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Quando si può installare un gazebo sul terrazzo?

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Quali regole vanno rispettate in condominio? Spesso in condominio i proprietari installano gazebo o pergolati sui terrazzi delle rispettive unità immobiliari. Quali sono le regole da rispettare nel caso in cui il regolamento di condominio non preveda limiti al riguardo?

Il gazebo è un manufatto in legno, ferro battuto o alluminio di solito aperto lateralmente e costituito da una tettoia fissa o retrattile. Anche se il regolamento condominiale non prevede nulla al riguardo, vanno rispettate le regole relative al decoro architettonico dell’edificio. Questa regola è valida anche se il gazebo è stato installato sul terrazzo di proprietà esclusiva del proprietario di un appartamento. Secondo la Corte di Cassazione  è possibile la rimozione del gazebo realizzato con materiali che contrastano con quelli usati per la realizzazione del terrazzo condominiale. Infatti anche se l’edificio non ha pregi architettonici ed il manufatto si trova sulla proprietà esclusiva di un condomino, è necessario che la struttura si armonizzi al contesto che la circonda. La Suprema Corte ha chiarito che si ha alterazione del decoro dell’edificio quando a causa dell’opera si verifica un pregiudizio economico che comporta il deprezzamento dell’intero edificio e delle singole unità condominiali ivi presenti .

 Quando gazebo e pergolati possono essere installati liberamente?

Le prescrizioni urbanistiche in materia di permessi di costruire variano da comune a comune. Tuttavia facendo riferimento alla giurisprudenza, possiamo ricavare alcune regole generali. Il Consiglio di Stato  ha stabilito che non è necessario alcun nulla osta per l’installazione di gazebo costituiti da strutture di arredo installate sulle pareti esterne dell’unità immobiliare, realizzati in materiali in legno o metallo di esigua sezione, privi di opere murarie e di pareti chiuse. Infatti tali manufatti possono essere smontati facilmente senza la necessità di demolizione, perché non costituiscono né un aumento di volume né una modificazione dell’edificio. In tal senso una precedente sentenza del Tar Campania, che aveva sancito che gazebo e tettoie accessorie alle unità immobiliari e destinate al riparo degli spazi liberi dagli agenti atmosferici non avevano bisogno del permesso di costruire

 

Quando è necessario il permesso di costruire?

Il Consiglio di Stato , in una sentenza di due anni fa, ha stabilito che è necessario il permesso di costruire quando, per le loro dimensioni, gazebo, tettoie o pergolati arrecano una visibile alterazione dell’edificio, tale da non poter essere considerati una parte accessoria dello stabile. Parliamo di costruzioni in legno, metallo o plastica. Nel caso particolare, il Giudice amministrativo non ha ritenuto necessario il permesso di costruire per una struttura destinata al riparo di un’autovettura di dimensioni pari a metri 3,20 x 6.

 

Di conseguenza, alla luce della costante giurisprudenza amministrativa, non occorre il titolo abilitativo quando:

  • la struttura è di piccole dimensioni rispetto alla superficie totale dell’immobile;
  • il manufatto non è stato fissato stabilmente al pavimento;
  • non è stato realizzato un volume edilizio.

 

In generale possiamo dire che pergolati o gazebo privi di chiusure laterali e con coperture rimovibili non modificano il calcolo della superficie utile e quindi la relativa installazione non è soggetta al pagamento di costi di costruzione o oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

 

Al contrario, il permesso di costruire è necessario, quando l’installazione della struttura comporta una modifica dello stato dei luoghi. Tale fenomeno si verifica quando tali strutture sono di notevoli dimensioni, sono fissate stabilmente al pavimento e comportano una variazione della cubatura edilizia.

Avv. Daniela Rotunno

Fonte La legge per tutti

 

4 Commenti

  1. santo Danieli

    buongiorno, vorrei esporre un quesito, il terrazzo di copertura del mio stabile è suddiviso in pertinenza e proprietà esclusiva degli appartamenti sottostanti, il mio vicino proprietario della sua porzione confinante con la mia ha realizzato un massiccio gazebo in legno che da un lato è alto oltre 3 metri e dall’altro 2,10 metri fissato al pavimento ed in parte da un lato contro il parapetto ed in parte con robusti pali sul piano del parapetto il tutto coperto da doppia intelaiatura in legno con camera d’aria e ricoperta con lame di asfalto, vedo in questo manufatto una limitazione della veduta oltre che un pericolo visto che il peso in buona parte incide sul parapetto, visto che per l’amministratore (suo buon amico) afferma che è tutto regolare cosa posso fare per mettere in discussione tale opera?

    • Centro Casa

      Buongiorno per poter verificare la legittimità basta rivolgersi all’ufficio urbanistica del proprio comune per poter consultare il titolo urbanistico, indipendentemente dall’autorizzazione dell’amministratore.

  2. Micaela

    Buonasera Ho un quesito da sottoporvi. Posso far rimuovere un gazebo che è stato posizionato sul balcone del piano sottostante al mio perché questo gazebo arriva a toccare il mio balcone e fa praticamente da scala per qualsiasi persona rendendo facilissima l’entrata al mio balcone? È possibile che questa persona non abbia dovuto chiedere nulla rendendo così facile l’entrata praticamente in casa mia? Io quest’estate dovrò vivere con le finestre chiuse perché sia di notte che di giorno avrò paura di trovarmi all’improvviso qualcuno in casa o sul balcone.

    • Centro Casa

      Salve sig.ra. bisognerebbe vedere se le arreca danno altrimenti se rispetta i parametri permessi direi proprio di no.

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